Il ministero con Nota prot.1998 del 19.08.22 ha trasmesso alle istituzioni scolastiche le prime indicazioni sulle misure da adottare per il Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 per l’a.s. 2022/23. 

Si riportano in sintesi le misure previste, salvo diverse indicazioni delle autorità sanitarie. e le disposizioni valide per tutti gli ordini di scuola.

Questa la nuova sintomatologia compatibile con COVID-19 elencata nel documento dell’ISS: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.
SI RICORDA che gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 (dai 6 anni) fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Infatti, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.
Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni (dai 6 anni) che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 ;
Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati.
Gestione di casi sospetti/confermati e contatti:
il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento appositamente predisposta; nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato;
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto;
Per i contatti stretti di casi positivi restano valide le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30.03.2022: ovvero si applica il regime di autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (dai 6 anni), al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Infine, si ricorda che l’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza.  La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che  aveva previsto misure di contenimento al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, tra cui la didattica a distanza per gli alunni positivi,  cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. Pertanto, allo stato attuale non sarà prevista la didattica a distanza per gli alunni positivi al COVID, che saranno considerati assenti per malattia, come avviene per tutte le altre patologie che impediscono l’accesso a scuola.